0.741.201.2

RU 1993 626; FF 1978 I 1356

Traduzione

Protocollo
sulla segnaletica sul piano stradale, aggiuntivo all’Accordo europeo completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968

Concluso a Ginevra il 1° marzo 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19781
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 dicembre 1991
Entrato in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 1992

(Stato 23 giugno 2023)

1 Art. 1 cpv. 1 lett. e del DF del 15 dic. 1978 (RU 1993 400).

Le Parti contraenti,

Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 19682, ed all’Accordo europeo completante detta convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 19713,

in vista di stabilire una maggiore uniformità in Europa delle norme concernenti la segnaletica sul piano stradale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 ed all’Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, adotteranno misure adeguate affinché il sistema di segnaletica sul piano stradale applicato nel loro territorio, sia conforme con le disposizioni dell’annesso al presente Protocollo.

Art. 2

1.  Il presente Protocollo sarà aperto fino al 1° marzo 1974 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 e dell’Accordo europeo che completa questa Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, o che vi hanno aderito, che sono membri della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformità con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.

2.  Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica dopo che lo Stato interessato avrà ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, nonché l’Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971 o vi avrà aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

3.  Il presente Protocollo rimarrà aperto all’adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che è Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, nonché all’Accordo europeo che completa tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale.

Art. 3

1.  Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Protocollo oppure vi aderirà, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che il Protocollo diviene applicabile a tutti i territori oppure ad uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. Il Protocollo diverrà applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore del Protocollo per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.

2.  Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, potrà ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dichiarare che il Protocollo cesserà di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale.

Art. 4

1.  Il presente Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2.  Per ciascun Stato che ratifichi il presente Protocollo oppure vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

3.  Se la data di entrata in vigore risultante dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è precedente a quella risultante dall’applicazione dell’articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, è a quest’ultima data che il presente Protocollo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 5

All’atto della sua entrata in vigore, il presente Protocollo abrogherà e sostituirà, nelle relazioni tra le Parti contraenti, le disposizioni relative al Protocollo relativo alla segnaletica stradale contenute nell’Accordo europeo completante la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950, l’Accordo relativo alla segnaletica dei cantieri, firmato a Ginevra il 16 dicembre 1955, e l’Accordo europeo sulla segnaletica sul piano stradale, firmato a Ginevra il 13 dicembre 1957.

Art. 6

1.  Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti al Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnata da un esposto dei motivi, sarà indirizzato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere, entro dodici mesi dopo la data di questa comunicazione:

a)
se accettano l’emendamento, oppure
b)
se lo respingono, oppure
c)
se desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo.

Il Segretario generale trasmetterà altresì il testo dell’emendamento proposto agli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo.

2.
a) Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sarà reputata come accettata se, entro il termine summenzionato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti informa il Segretario generale sia che esse respingono l’emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione o ogni rifiuto dell’emendamento proposto ed ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevute durante il summenzionato termine di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l’emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il periodo specificato, hanno respinto l’emendamento o hanno domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo.
b) Ogni Parte contraente la quale, durante detto periodo di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà in ogni tempo dopo lo scadere di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento, ed il Segretario generale comunicherà detta notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

3.  Se un emendamento proposto non è stato accettato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il periodo di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia riunita per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza per esaminare l’emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.

4.  Se una conferenza è convocata in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo. Egli domanderà a tutti gli Stati invitati alla conferenza di presentargli, almeno sei mesi prima della sua data di apertura, tutte le proposte che intendono vedere esaminate anche da detta conferenza, oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza, a tutti gli Stati invitati alla conferenza.

5.
a) Si riterrà che ogni emendamento al presente Protocollo è accettato, se è stato adottato alla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla conferenza, alla condizione che tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla conferenza. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti l’adozione dell’emendamento e quest’ultimo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di questa notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante detto periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l’emendamento.
b) Ogni Parte contraente la quale abbia respinto un emendamento durante detto periodo di dodici mesi potrà, in ogni tempo, notificare al Segretario generale che esso l’accetta ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine di detto termine di dodici mesi, se tale data è posteriore alla precedente.

6.  Se la proposta di emendamento non è reputata come accettata in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni stabilite al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, si riterrà che la proposta di emendamento è respinta.

7.  Indipendentemente dalla procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l’annesso al presente Accordo può essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l’amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all’ottenimento di un’autorizzazione speciale a tal fine, o all’approvazione di un organo legislativo, il consenso dell’amministrazione competente della Parte contraente in causa alla modifica dell’annesso sarà considerato come dato solo quando tale amministrazione avrà dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L’accordo tra le amministrazioni competenti potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, le precedenti disposizioni dell’annesso rimangano in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente a quelle nuove. Il Segretario generale fisserà la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

8.  Ciascun Stato, all’atto della firma o della ratifica del presente Protocollo, o della sua adesione, notificherà al Segretario generale il nome ed indirizzo della sua amministrazione competente per dare l’accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.

Art. 7

Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Ogni Parte contraente, che cesserà di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale, aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, nonché all’Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Protocollo.

Art. 8

Il presente Protocollo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque per un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi, nonché al momento in cui cesserà di essere in vigore la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, nonché l’Accordo europeo completante detta Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971.

Art. 9

1.  Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, che le Parti alla controversia non avessero potuto regolare per via negoziale o in altra maniera, sarà sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti implicata nella controversia lo richiede e sarà di conseguenza deferita ad uno o più arbitri scelti di comune accordo tra le Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla domanda di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi sulla scelta di un arbitro o di arbitri, una qualunque di queste Parti potrà domandare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinnanzi al quale la controversia sarà deferita per la decisione.

2.  La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, sarà obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.

Art. 10

Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite4 e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

Art. 11

1.  Ogni Stato potrà, al momento di firmare il presente Protocollo o di depositare il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall’articolo 9 del presente Protocollo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avrà effettuato una tale dichiarazione.

2.  Le riserve al presente Protocollo, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in detto strumento.

3.  Ogni Stato, all’atto di depositare il suo strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest’ultimo, notificherà per iscritto al Segretario generale in che misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 o all’Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971 si applicano al presente Protocollo. Si riterrà che le riserve che non siano state oggetto della notifica effettuata al momento del deposito dello strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest’ultimo, non si applicano al presente Protocollo.

4.  Il Segretario generale comunicherà le riserve e le notifiche effettuate in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo.

5.  Ogni Stato che abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtù del presente articolo potrà, in ogni tempo, ritirarla per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale.

6.  Ogni riserva posta in conformità con il paragrafo 2 o notificata in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo:

a)
modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato tale riserva, le disposizioni del Protocollo che sono oggetto della riserva, nei limiti di quest’ultima;
b)
modifica tali disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con la Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.
Art. 12

Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Protocollo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all’articolo 2:

a)
le firme, ratifiche ed adesioni, ai sensi dell’articolo 2;
b)
le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3;
c)
le date di entrata in vigore del presente Protocollo in virtù dell’articolo 4;
d)
la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Protocollo in conformità con i paragrafi 2, 5 e 7 dell’articolo 6;
e)
le denunce ai sensi dell’articolo 7;
f)
l’abrogazione del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 8.
Art. 13

Dopo il 1° marzo 1974, l’originale del presente Protocollo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo.

Firme

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il 1° marzo 1973, in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

Annesso5

5 Aggiornato dagli emendamenti in vigore dal 27 nov. 1995 (RU 1996 502) e dal 18 mar. 2007 (RU 2007 3713).

1.  Per l’applicazione delle disposizioni del presente annesso, il termine «Convenzione» indica la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968.

2.  Il presente annesso contiene unicamente integrazioni e modifiche apportate alle corrispondenti disposizioni della Convenzione.

3.  Ad Articolo 26 della Convenzione

4.  Ad articolo 27 della Convenzione

Paragrafo 1

Paragrafo 3

Paragrafo 5

Tale paragrafo è redatto come segue:

«Per segnalare i passaggi previsti per l’attraversamento della carreggiata da parte dei ciclisti, saranno impiegate strisce discontinue formate da quadrati o da parallelogrammi».

5.  Ad Articolo 28 della Convenzione

Paragrafi supplementari da inserire immediatamente dopo il paragrafo 3 di questo articolo:

Tali paragrafi sono redatti come segue:

«Una striscia continua sul cordone del marciapiede o sul bordo della carreggiata significa che, su tutta la lunghezza di detta striscia e sul lato della carreggiata dove è apposta, la fermata e la sosta sono vietate o sono oggetto di limitazioni specificate con altri mezzi.

Una striscia discontinua sul cordone del marciapiede o sul bordo della carreggiata significa che, su tutta la lunghezza di questa striscia e sul lato della carreggiata dove è apposta, la sosta è vietata o è oggetto di limitazioni specificate con altri mezzi.

La marcatura di una corsia con una striscia continua o discontinua accompagnata da segnali o da scritte sulla carreggiata indicanti alcune categorie di veicoli come autobus, taxi, ecc., significa che l’utilizzazione di questa corsia è riservata ai veicoli indicati».

6.  Ad Articolo 29 della Convenzione

Paragrafo 2

Questo paragrafo è redatto come segue:

«I segni sulla carreggiata dovranno essere bianchi. Il termine «bianco» comprende le tonalità argento o grigio chiaro. Tuttavia:

i segni sulla carreggiata indicanti gli spazi dove la sosta è soggetta a determinate condizioni o restrizioni potranno essere di colore blu;
le linee a zig‑zag indicanti gli spazi dove la sosta è vietata saranno di colore giallo;
la striscia continua o discontinua apposta sul cordone di marciapiede o sul bordo della carreggiata per indicare un divieto o restrizioni di arresto o di sosta sarà di colore giallo».

Paragrafi addizionali da inserire immediatamente dopo il paragrafo 2 del presente articolo

Questo paragrafo è redatto come segue:

«Se si impiega una striscia gialla per indicare un divieto o dei limiti di fermata o di sosta, e se esiste già una striscia bianca indicante il bordo della carreggiata, la striscia gialla dovrà essere affiancata alla striscia bianca, dalla parte esterna di quest’ultima.»

7.  Ad Annesso 8 alla Convenzione (Segnaletica orizzontale) – Capitolo II (Segni longitudinali) (Figura A‑l)

A.  Dimensioni

Paragrafo 2

Questo paragrafo è redatto come segue:

«La larghezza delle strisce longitudinali continue o discontinue dovrebbe essere al minimo di cm 10 (4 pollici). La larghezza di una striscia discontinua tracciata per separare una corsia di marcia normale da una corsia di accelerazione, ovvero da una corsia di rallentamento (o da una corsia con funzione mista: rallentamento ed accelerazione) dovrebbe essere almeno il doppio della larghezza di una striscia longitudinale discontinua normale».

Paragrafo 5

Questo paragrafo è redatto come segue:

«a)
Una striscia discontinua utilizzata per guidare il traffico in conformità con l’alinea a) i) del paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione è costituita da tratti di lunghezza uguale almeno a 1 m (3 piedi 4 pollici). La lunghezza degli intervalli dovrebbe essere normalmente da 2 a 4 volte la lunghezza dei tratti, e non essere comunque superiore a 12 m (40 piedi).
b)
La lunghezza dei tratti di una striscia discontinua di preavviso utilizzata in conformità dell’alinea a) ii) del paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione dovrebbe essere da 2 a 4 volte la lunghezza degli intervalli».

Paragrafo 6

Tale paragrafo è redatto come segue:

«La lunghezza di una striscia continua non dovrebbe essere inferiore a 20 m (65 piedi)».

B.  Strisce di corsia

Non sarà applicata la distinzione tra i) «Fuori dai centri abitati» e ii) «Nei centri abitati».

Paragrafo 8, prima frase

Tale frase è redatta come segue: «Sulle strade a doppio senso di circolazione e a due corsie, l’asse della carreggiata dovrebbe essere demarcato con una striscia longitudinale (figura A‑2».

Paragrafo 4

Tale paragrafo è redatto come segue:

«Sulle strade a doppio senso di circolazione ed a tre corsie, le corsie stesse dovrebbero essere demarcate con strisce generalmente discontinue (figura A‑3). Una o due strisce continue, o una striscia discontinua affiancata ad una continua, possono essere utilizzate solo in casi particolari. Due strisce continue possono essere impiegate in prossimità di un dosso, di una intersezione o di un passaggio ferroviario a livello, ovvero anche laddove la visibilità sia ridotta».

Paragrafo 10

Tale paragrafo è redatto come segue:

«Sulle strade a doppio senso di circolazione con più di tre corsie, i due sensi di circolazione dovrebbero essere separati da una striscia continua. Tuttavia possono tracciarsi due strisce continue affiancate in prossimità di un passaggio ferroviario a livello ed in altri casi particolari. Le corsie saranno materializzate con strisce discontinue (figura A‑4). Quando si utilizzi una sola striscia continua, essa dovrà essere più larga delle strisce di corsia adottate nello stesso tronco stradale».

Paragrafo 11

Tale paragrafo è redatto come segue:

«Qualora venga applicato l’alinea addizionale inserito dopo l’alinea b) del paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione, ogni lato della o delle corsie a senso reversibile può essere dermarcato con due strisce discontinue affiancate di avvertimento, utilizzate in conformità dell’alinea a) ii) del paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione (figure A‑5 ed A‑6).

Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 11

Tale paragrafo è redatto come segue:

«La figura A‑7 illustra il segnalamento orizzontale di una strada a senso unico. La figura A‑8 quello di una carreggiata autostradale».

Paragrafo 13

Leggere «figura A‑31» invece di «figure 2 e 3».

Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 13

Tale paragrafo è redatto come segue:

«Le figure A‑9 ed A‑10 illustrano il segnalamento di corsie di accelerazione e di corsie di rallentamento. La figura A‑11 illustra il segnalamento di una combinazione di corsie di accelerazione e di rallentamento (corsie miste)».

C.  Segnalamento di situazioni particolari

Paragrafo 14

Leggere «figura A‑33» invece di «figura 4» e di «figure 5 e 6».

Paragrafo 15

Questo paragrafo è redatto come segue:

«Si definisce «distanza di visibilità» la distanza alla quale un oggetto di una certa altezza posto sulla carreggiata può essere visto da un osservatore posto anch’esso sulla carreggiata, il cui occhio sia ad una altezza uguale o inferiore a quella dell’oggetto6). Quando è necessario vietare l’utilizzazione della semicarreggiata di sinistra in prossimità di certe intersezioni o laddove la distanza di visibilità sia ridotta (dossi, curve, ecc.) od anche su dei tratti stradali dove la carreggiata si restringe o presenta qualche altra particolarità, le restrizioni dovrebbero essere imposte sui tratti dove la distanza di visibilità è inferiore ad

un certo minimo M, per mezzo di strisce continue disposte come nei diagrammi da A‑12 ad A‑19. Quando le circostanze locali impediscono l’apposizione di strisce continue, dovranno essere impiegate strisce di preavviso conformemente con l’alinea a) ii) del paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione».

Paragrafo 16

Tale paragrafo è redatto come segue:

Al valore da assegnare ad M varia a seconda delle caratteristiche della strada e delle condizioni di circolazione. Nelle figure da A‑12 ad A‑19, A (oppure D) è il punto dove la distanza di visibilità diventa inferiore ad M, mentre C (oppure B) è il punto dove la distanza di visibilità diviene di nuovo superiore a M».

Paragrafo 17

Tale paragrafo è redatto come segue:

«Le figure A-12 (a), A-12 (b), A-13 (a), A-15 ed A-16 illustrano il segnalamento orizzontale delle strade a due corsie, in diverse condizioni (curve orizzontali e curve verticali, esistenza o assenza di una zona centrale dove la distanza di visibilità supera M nelle due direzioni)».

Paragrafo 18

Tale paragrafo è redatto come segue:

Sulle strade a tre corsie, sono possibili i due metodi seguenti:

a)
La carreggiata può essere suddivisa in 2 corsie più larghe, ciò che può essere considerato preferibile per le strade ove circola una notevole quantità di veicoli a due ruote e (o) se il tratto trasformato a due corsie è relativamente corto e distante da un altro tratto analogo (figure A‑12 (c), A‑12 (d), A-13 (b), A-17 ed A-18).
b)
Per utilizzare meglio l’intera larghezza della carreggiata, due corsie possono essere assegnate ad uno dei due sensi della circolazione. Quando il profilo verticale della strada presenta una declività, il senso favorito dovrebbe essere quello in salita. La figura A‑12 (e) dà un esempio di dosso, dove i tratti AB e CD non si sovrappongono. Se invece si sovrappongono, questo tipo di tracciamento impedisce i sorpassi nella zona centrale, dove la distanza di visibilità è sufficiente nei due sensi. Per evitare ciò, si potrà adottare lo schema della figura A‑13 (c). La figura A‑14 illustra il segnalamento di una strada a profilo verticale convesso. Lo schema è lo stesso, sia che i tratti AB e CD si sovrappongono oppure no. Nelle curve combinate con una pendenza importante, possono adottarsi gli stessi schemi. Nelle curve in piano, due corsie possono essere destinate al senso di marcia che percorre l’esterno della curva, il quale gode di una migliore visibilità nel caso dei sorpassi. La figura A-19 fornisce un esempio di tale segnalamento, il quale è identico sia che i tratti AB e CD si sovrappongano oppure no».

Paragrafi da 19 a 21

Non saranno applicate le disposizioni di questi paragrafi.

Paragrafo 22, prima frase

Questa frase è redatta come segue: «Nelle figure A‑20 ed A‑21 che illustrano le strisce da utilizzare per indicare una variazione di larghezza disponibile della carreggiata, così come nella figura A‑22 che indica un ostacolo o l’inizio di una zona riservata centrale richiedente una deviazione della (o delle) striscia (o strisce) continua (o continue) la obliquità di tale striscia (o di tali strisce) dovrebbe essere preferibilmente di almeno 1:50 sulle strade a traffico veloce, e di almeno 1:20 sulle strade nelle quali la velocità predominante non supera i 60 km/h (37 miglia».

Paragrafo 23

Questo paragrafo è redatto come segue:

«Ogni striscia continua dovrà essere preceduta da una striscia di preavviso conformemente con l’alinea a) ii) del paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione, per una lunghezza di almeno 100 m (333 piedi) sulle strade che consentono velocità elevate, e di almeno 50 m (166 piedi) sulle strade dove la velocità non è superiore a 60 km/h. Questa striscia di preavviso può essere completata o sostituita da frecce di rientro. Le figure A‑23 ed A‑24 mostrano esempi di tali frecce. Quando siano utilizzate più di due frecce, la distanza tra le frecce consecutive dovrebbe diminuire mano a mano che il punto pericoloso si avvicina (figure A‑25 ed A‑26).

D.  Strisce di margine che indicano i limiti della carreggiata

Paragrafo 26

Frasi addizionali da inserire alla fine di questo paragrafo

Queste frasi sono redatte come segue: «La larghezza della striscia di margine dovrebbe essere di almeno 0,10 m (4 pollici). Essa dovrebbe essere al minimo di 0,15 m (6 pollici) sulle autostrade e strade assimilate».

E.  Segnalamento di ostacoli

Paragrafo 27

Questo paragrafo è redatto come segue:

«Le figure A‑22 ed A‑27 indicano le segnalazioni che conviene impiegare in prossimità di un’isola di traffico o di qualsiasi altro ostacolo situato sulla carreggiata».

F.  Strisce e frecce di guida presso le intersezioni

Paragrafo 28

Questo paragrafo è redatto come segue:

«Se appare desiderabile, in certe intersezioni, indicare ai conducenti come procedere dentro l’intersezione stessa, come svoltare a sinistra (nei Paesi con circolazione a destra), o come svoltare a destra (nei Paesi con circolazione a sinistra) possono impiegarsi strisce di guida e frecce. La lunghezza raccomandata per i tratti e gli intervalli è di 0,50 m (1 piede 8 pollici) (figure A‑28 ed A‑29). Le strisce di guida rappresentate alla figura A‑29 (a) possono essere integrate con frecce. Le frecce riportate nella figura A‑29 (b) possono essere integrate con strisce di guida».

8.  Ad Allegato 8 alla Convenzione (Segni sulla carreggiata) – Capitolo III (Segni trasversali)

B.  Strisce di arresto

Paragrafo 30

Un rinvio alla figura A‑30 è inserito alla fine di questo paragrafo.

Paragrafo 32

«Le strisce di arresto possono essere integrate da strisce longitudinali (figura A‑31). Esse possono anche essere integrate dalla parola «STOP» tracciata sulla carreggiata (figura A‑32)».

C.  Strisce che indicano il punto dove i conducenti devono dare la precedenza

Paragrafo 33

Questo paragrafo è redatto come segue:

«La larghezza minima delle strisce dovrebbe essere di 20 cm (8 pollici) e la larghezza massima di 60 cm (24 pollici) (figura A‑34 (a». La lunghezza dei tratti dovrebbe essere almeno il doppio della loro larghezza. La striscia può essere sostituita da una serie di triangoli tracciati con una punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la precedenza. Questi triangoli dovrebbero avere una base di almeno 40 cm (16 pollici) come minimo e di cm 60 (24 pollici) come massimo, ed una altezza compresa tra 60 (24 pollici) e 70 cm (28 pollici) (diagramma A‑34 (b))».

Paragrafo 35

Questo paragrafo è redatto come segue:

«La striscia, o le strisce citate al paragrafo 34 possono essere integrate da un triangolo tracciato sulla pavimentazione come esemplificato nelle figure A‑34 ed A‑35».

D.  Attraversamenti pedonali

Paragrafo 3 7

Questo paragrafo è redatto come segue:

«L’intervallo tra le strisce che formano gli attraversamenti pedonali dovrebbe essere almeno uguale alla larghezza di tali strisce e non essere superiore al doppio di questa larghezza. La larghezza totale di un intervallo e di una striscia dovrebbe essere compresa tra cm 80 e 140 (2 piedi, 8 pollici e 4 piedi, 8 pollici). La larghezza minima raccomandata per un attraversamento pedonale è di m 2,50 (8 piedi) sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h (37 miglia) (figura A‑36). Sulle altre strade la larghezza minima degli attraversamenti pedonali è di m 4. Per motivi di sicurezza, gli attraversamenti pedonali situati su queste altre strade dovrebbero essere controllati da impianti semaforici».

E.  Attraversamenti ciclabili

Paragrafo 38

Tale paragrafo è redatto come segue:

«Gli attraversamenti ciclabili dovrebbero essere demarcati da due strisce discontinue, costituite preferibilmente da quadrati di formato (0,40‑0,60) × (0,40‑0,60) m [(16‑24) × (16‑24) pollici] separati da intervalli di uguali dimensioni. La larghezza dell’attraversamento ciclabile non dovrebbe essere inferiore a m 1,80 (6 piedi) per le piste ciclabili a senso unico e a m 3,00 (9 piedi, 9 pollici) per quelle a doppio senso. Negli attraversamenti obliqui i quadrati potrebbero essere sostituiti da parallelogrammi i cui lati sarebbero rispettivamente paralleli all’asse stradale ed all’asse dell’attraversamento (diagramma A‑37). Non si dovrebbero impiegare né inserti né chiodi. Il diagramma A‑38 illustra un esempio di intersezione dove la pista ciclabile fa parte di una strada con precedenza».

9.  Ad Allegato 8 alla Convenzione (Segni sulla carreggiata) – Capitolo IV (Altri segni)

A.  Frecce di preselezione

Paragrafo 39

Tale paragrafo è redatto come segue:

«Sulle strade con un numero sufficiente di corsie per consentire una preselezione dei veicoli in prossimità di un’intersezione, le corsie da impiegare possono essere contrassegnate a mezzo dì frecce di preselezione demarcate sulla pavimentazione (diagramma da A‑39 a A‑41). Delle frecce di preselezione possono essere utilizzate anche sulle strade a senso unico per confermare il senso di marcia. La lunghezza delle frecce di preselezione non dovrebbe essere inferiore a 2 m (6 piedi 7 pollici). Le frecce di preselezione possono essere completate da iscrizioni sulla carreggiata».

B.  Strisce parallele oblique

Paragrafo 40

Detto paragrafo è redatto come segue:

«Le strisce parallele oblique dovrebbero essere inclinate nel senso di allontanare la circolazione dalla zona che esse delimitano. Potranno essere tracciati prima dei punti di divergenza (figura A‑42) dei sensi a spiga analogamente inclinati nel senso di divaricare il traffico in prossimità del punto pericoloso. La figura A‑42 (a) fornisce un esempio di zona nella quale i veicoli che circolano sul lato della striscia continua non devono entrare e nella quale i veicoli che circolano sul lato della striscia díscontinua possono entrare solo con prudenza. La figura A‑21 indica i segni per le zone dove è assolutamente vietato entrare».

C.  Iscrizioni

Paragrafo 42

Questo paragrafo è redatto come segue:

«Le lettere e le cifre dovrebbero essere allungate notevolmente nelle direzioni della circolazione in rapporto alla piccola angolazione sotto la quale le iscrizioni sono vedute dai conducenti. Quando la velocità di avvicinamento non supera 60 km (37 miglia) l’ora, le lettere e le cifre dovrebbero avere una lunghezza minima di 1,60 m (5 piedi 4 pollici) (figure da A‑43 a A‑48). Quando detta velocità supera 60 km/h, le lettere e le cifre dovrebbero avere una lunghezza minima di 2,50 m (8 piedi). Le figure da A‑49 ad A‑54 forniscono modelli di lettere e di cifre di 4 metri di lunghezza».

Paragrafo 43

Non sarà applicata la disposizione di questo paragrafo.

E.  Segni sulla carreggiata e sulle opere di pertinenza della strada

i)
Segni indicanti un divieto di sosta.

Paragrafo 45

Tale paragrafo è redatto come segue:

«Le figure A‑55 ed A‑56 esemplificano segni orizzontali che indicano un divieto di sosta».

ii)
Segni su ostacoli

Paragrafo 46

Tale paragrafo è redatto come segue:

«La figura A‑57 fornisce un esempio di segnalazione sugli ostacoli. Per la realizzazione di tali segni devono essere tracciate strisce alternate nere e bianche oppure nere e gialle».

Figure

Figura A-1

Strisce longitudinali*

Figura A-2

Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione ed a 2 corsie

Figura A-3

Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione ed a 3 corsie

Figura A-4

Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione ed a 4 corsie o più

Figura A-5

Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione ed a 3 corsie di cui una a senso reversibile

Figura A-6

Figura A-7

Segnalamento orizzontale (SO) su carreggiate a senso unico

Figura A-8

Segnalamento di una carreggiata d’autostrada

Figura A-12

Segnalamento orizzontale (SO) di strada a doppio senso di circolazione in curve verticali dove la distanza di visibilità è limitata

Figura A-12 (seguito)

Marcatura delle carreggiate a doppio senso di circolazione nelle curve verticali dove la distanza di visibilità è limitata

Figura A-14

Marcatura delle carreggiate a doppio senso di circolazione nelle curve verticali dove la distanza di visibilità è limitata

Figura A-16

Marcatura delle carreggiate a doppio senso di circolazione nelle curve orizzontali dove la distanza di visibilità è limitata

Figura A-18

Figura A-23

Freccia di rientro

Figura A-27

Segnalamento orizzontale (SO) in prossimità di ostacolo sulla carreggiata

Figura A-28

Segnalamento orizzontale (SO) con strisce di guida e frecce di preselezione nelle intersezioni

Figura A-29 a

Segnalamento orizzontale (SO) con strisce di guida e frecce di preselezione nelle intersezioni

Figura A-29 b

Segnalamento orizzontale (SO) con strisce di guida e frecce di preselezione nelle intersezioni

Figura A-30

Striscia di arresto

Figura A-31

Zone di preselezione

Figura A-32

Intersezione a «T» con una strada a precedenza e striscia di arresto

Figura A-33

Figura A-34

Intersezione con una strada a precedenza e striscia di precedenza

Figura A-35

Triangolo orizzontale in prossimità di una strada a precedenza

Figura A-38

Intersezione a «T» con pista ciclabile anche essa prioritaria

Figura A-39

Frecce di preselezione

Figura A-40

Frecce di preselezione

Figura A-41

Frecce di presegnalazione in zona di preselezione comune a due intersezioni molto ravvicinate

Figura A-43 a

Alfabeto per le scritte sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-43 b

Alfabeto per le scritte sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-43 c

Alfabeto per le scritte sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-43 d

Alfabeto per iscrizioni sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-44 a

Alfabeto per iscrizioni sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-44 b

Alfabeto per iscrizioni sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-45

Esempio di iscrizione su strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-46

Esempio di iscrizione su strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-47 a

Cifre per le iscrizioni sulla carreggiata di strada dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-47 b

Cifre per le iscrizioni sulla carreggiata di strada dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-47 c

Cifre per le iscrizioni su strada dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-48

Esempio di iscrizione con cifre su strada dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno

Figura A-49 a

Alfabeto per le iscrizioni sulla carreggiata di strade dove la velocità è limitata oltre i 60 km/h o non è limitata

Figura A-49 b

Alfabeto per le iscrizioni sulla carreggiata di strade dove la velocità è limitata oltre i 60 km/h o non è limitata

Figura A-50

Alfabeto per le iscrizioni sulla carreggiata di strade dove la velocità è limitata oltre i 60 km/h o non è limitata

Figura A-51

Esempio di iscrizioni su strade con limite di velocità superiore a 60 km/h, o senza limite

Figura A-52

Esempio di iscrizioni su strade con limite di velocità superiore a 60 km/h, o senza limite

Figura A-53

Esempio di iscrizioni su strade con limite di velocità superiore a 60 km/h, o senza limite

Figura A-54

Esempio di iscrizioni con cifre su strade con limite di velocità superiore a 60 km/h, o senza limite

Figura A-55

Segni sul piano stradale di divieto di sosta

Figura A-56

Segni indicanti divieto di sosta

Figura A-57

Segnalamento di un ostacolo

6 Tenuto conto delle caratteristiche attuali della costruzione degli autoveicoli, si consiglia di considerare l’oggetto alto m 1,20 (4 piedi) e l’occhio a m 1,00 (3 piedi, 4 pollici) dal piano della pavimentazione.

Campo d’applicazione il 23 giugno 20237

7 RU 1993 626; 1996 502; 2004 3991; 2009 615; 2014 1423; 2017 129; 2023 329. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» (www.fedlex.admin.ch/it/treaty).

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

  6 giugno

2005 A

  6 giugno

2006

Austria*

11 agosto

1981

25 aprile

1985

Azerbaigian*

11 luglio

2011 A

11 luglio

2012

Belarus*

25 aprile

1984 A

25 aprile

1985

Belgio

16 novembre

1988

16 novembre

1989

Bosnia e Erzegovina

12 gennaio

1994 S

  6 marzo

1992

Bulgaria*

28 dicembre

1978 A

25 aprile

1985

Ceca, Repubblica*

  2 giugno

1993 S

1° gennaio

1993

Cipro*

16 agosto

2016 A

16 agosto

2017

Danimarca*

  3 novembre

1986 A

  3 novembre

1987

Finlandia*

1° aprile

1985 A

1° aprile

1986

Georgia

15 maggio

2001 A

15 maggio

2002

Germania*

  3 agosto

1978

25 aprile

1985

Grecia

18 dicembre

1986 A

18 dicembre

1987

Italia

  7 febbraio

1997 A

  7 febbraio

1998

Kazakistan

  7 giugno

2011 A

  7 giugno

2012

Liechtenstein*

2 marzo

2020 A

2 marzo

2021

Lussemburgo

25 novembre

1975

25 aprile

1985

Macedonia del Nord

20 dicembre

1999 S

17 novembre

1991

Moldova

27 ottobre

2015 A

27 ottobre

2016

Montenegro

23 ottobre

2006 S

  3 giugno

2006

Paesi Bassi* a

  8 novembre

2007 A

  8 novembre

2008

Polonia*

23 agosto

1984 A

23 agosto

1985

Russia*

  6 aprile

1984 A

25 aprile

1985

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia*

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Svezia*

25 luglio

1985 A

25 luglio

1986

Svizzera

11 dicembre

1991

11 dicembre

1992

Turchia*

17 maggio

2023 A

17 maggio

2024

Turkmenistan

31 agosto

2020 A

31 agosto

2021

Ucraina*

  9 maggio

1984 A

  9 maggio

1985

Ungheria

16 marzo

1976

25 aprile

1985

*
Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: https://treaties.un.org / > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Per il Regno in Europa.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

Al punto 4 dell’annesso (articolo 27 paragrafo 5 della Convenzione

La Svizzera applica l’articolo 27 paragrafo 5 della Convenzione, tuttavia non nella forma prevista al punto 4 dell’annesso.

Al punto 6 dell’annesso (articolo 29 paragrafo 2 della Convenzione)

la Svizzera non si considera vincolata all’articolo 29 paragrafo 2, 1 a e 2 a frase, della Convenzione, nella versione di cui al punto 6 dell’annesso.